Art. 16.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dal termine della sperimentazione, un decreto legislativo istitutivo del ruolo dello psicologo scolastico, secondo i princìpi e i criteri direttivi desumibili dalla presente legge, fatta salva la possibilità di determinare diversamente da quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, il rapporto numerico tra psicologo scolastico e alunni, sulla base delle effettive necessità emerse nel corso della sperimentazione.